La sponsorizzazione sportiva

Caratteristiche, cautele e suggerimenti

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Sempre più spesso, sulle maniche dei judogi, compaiono toppe variopinte che ritraggono il logo della piccola azienda locale che dà un po’ di “ossigeno” alle trasferte di atleti e società sportive. In quella effigie c’e’ il riconoscimento, la fiducia, la stima, la condivisione del sacrificio; ma, sotto il profilo giuridico, quali sono le caratteristiche di quel rapporto così speciale?

Il contratto di sponsorizzazione è noto a molti, ma pochi sanno che dietro al semplice abbinamento tra la notorietà commerciale di un soggetto e quella sportiva di un altro soggetto c’è molto di più.

Il contratto di sponsorizzazione rientra nella ampia categoria dei contratti pubblicitari, pur mantenendo la sua peculiarità di contratto atipico e non codificato. Il suo fine ultimo è quello di promuovere e sostenere l’attività sportiva di altro soggetto, allo scopo di ricavarne un ritorno in termini di pubblicità ed immagine del proprio marchio.

Colui che si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria persona o attività sportiva il marchio o il nome di un altro soggetto, detto sponsor, è denominato sponsee. Gli sponsee possono essere società sportive – in tutte le forme – o i singoli atleti.

Obbligazione principale e fondamentale dello sponsor consiste generalmente nel versare un contributo in denaro allo sponsee. Non sono escluse tuttavia forme che prevedono, accanto al contributo economico fisso, una variazione in base alle vittorie sportive, le c.d. clausole di valorizzazione.

In altre circostanze vengono invece concordate prestazioni in natura. In questi casi possiamo distinguere la figura dei fornitori ufficiali, c.d. official suppliers - i quali forniscono allo sponsee prodotti e servizi inerenti alla attività sportiva - e i meri sponsors, i quali procurano allo sponsee prodotti che esulano da quelli commercializzati dallo sponsor principale.

I fornitori ufficiali si suddividono poi in sponsor tecnici, che forniscono il materiale adatto e specifico per la disciplina sportiva, e fornitori che forniscono materiale utile ma non indispensabile ai fini dell’attività sportiva.

La principale prestazione in capo allo sponsee consiste invece nell’inserire il marchio dello sponsor su tutto l’abbigliamento indossato durante la gara. Esistono poi altri obblighi secondari quali ad esempio l’obbligo alla partecipazione a determinati evento, ovvero il conferimento della massima visibilità del  marchio dello sponsor durante le interviste.

La prestazione dello sponsee è sicuramente una prestazione di mezzi e non di risultato. L’aspettativa dello sponsor, in altre parole, non è connessa al conseguimento di un determinato obbiettivo da parte dello sponsee, bensì all'uso della sua diligenza nelle prestazioni che gli sono proprie.  

La figura dello sponsee è assistita, per così dire, da una certa aleatorietà, dall’assenza di previsioni certe sull’andamento della stagione agonistica. Lo sponsor, pertanto, in mancanza del raggiungimento del risultato da parte dello sponsee, in generale, non può chiedere la risoluzione del contratto, né tanto meno il risarcimento del danno.

E’ buona norma comunque che le parti si accordino nel prevedere e mettere nero su bianco particolari clausole in cui si prevede il recesso unilaterale dello sponsor in ipotesi di mancato raggiungimento dei risultati minimi attesi, oppure nel caso di sanzioni disciplinari in capo allo sponsee per azioni illecite, quali l’utilizzo del doping e le scommesse illecite, o comunque azioni comunque lesive dell’immagine dello sponsor.

In ordine a tale ultimo punto è importante sottolineare che lo sponsee deve evitare tutte le condotte che possano a vario titolo ledere o mettere a rischio l’immagine dello sponsor. Agli atleti del sodalizio sportivo è inoltre tassativamente vietata la possibilità di svolgere attività, sportive e non, ritenute pericolose per la loro integrità fisica.

Infine allo sponsee è fatto obbligo di non sponsorizzare prodotti di aziende del medesimo settore merceologico dello sponsor, nonché di manifestare avversione ai prodotti ed all’attività dello sponsor.

E’ di tutta evidenza come nel contratto di sponsorizzazione lo sponsor sia in una posizione più svantaggiata rispetto allo sponsee e questo proprio perché il primo concede il proprio denaro senza avere la garanzia di un vero e proprio ritorno pubblicitario, che può essere inficiato più o meno gravemente, dai risultati sportivi negativi che determinano di conseguenza un insuccesso di pubblico e visibilità.

Avv. Francesco Lambertucci – Diritto sportivo

scritto il 18 mag 2017
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