La responsabilità civile genitoriale

La disciplina sugli illeciti sportivi dei figli minori

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Quotidianamente il Maestro di judo si trova ad affrontare questioni che ineriscono all'educazione e all'apprendimento dei bambini. 

Sovente, specie dinanzi ad allievi particolarmente vivaci, ci si interroga su quale sia il confine tra l'educazione genitoriale ed il disagio comportamentale del bambino che invece prescinde dall'impegno educativo della mamma e del papa'.

Oggi volgiamo l'attenzione sugli effetti della mancanza del "polso" genitoriale.

In materia sportiva, così come per gli altri ambiti, vige in capo ai genitori un dovere di controllo sui propri figli minori. Lo ricorda l’art. 2048, 1° comma del codice civile, che prevede la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal loro sportivo in “erba”.

Il tipo di responsabilità di chi esercita la potestà genitoriale non e’ diversa da quella prevista in capo ai datori di lavoro ed agli insegnanti. Il fine ultimo dell’art. 2048 c.c. fonda infatti sull’opportunità di prevenire gli infortuni che possano verificarsi in conseguenza di una condotta posta in essere da chi è tenuto a vigilare sui minori e ad impartire loro le regole di comportamento da adottarsi nei diversi contesti.

La responsabilità “genitoriale” si basa principalmente su di una presunzione di colpa. La legge, in altre parole, ritiene sempre responsabili i genitori del fatto illecito commesso dai figli minori, a meno che i primi non provino di aver educato con perizia la loro prole e di avere specificamente vigilato sulla loro sana educazione in ambito sportivo e non, tenuto conto dell’ età e del tipo di disciplina sportiva praticata.

L’onere della prova consisterà nel dimostrare al magistrato – per lo piu’ tramite la prova testimoniale – di aver ben indicato ai figli e di aver inculcato loro i criteri di comportamento da adottare durante l’attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale.

Laddove il danno cagionato dal minore sia frutto di un’ anomalia, di un caso fortuito che non e’ direttamente collegato all’indole del fanciullo e/o all’educazione ricevuta dai genitori, questi ultimi non dovranno rispondere per quanto accaduto, così come in tutte le circostanze in cui il fatto del minore non sia da loro aprioristicamente prevedibile.

E’ bene comunque precisare che la previsione dell’art 2048 1° comma  c.c. viene meno  quando il minore ha commesso un fatto illecito durante un allenamento o una gara, o comunque in tutte le varie situazioni in cui egli è affidato alla disciplina ed al  controllo di terzi, ovvero di allenatori ed istruttori sportivi.

In questo caso, trova applicazione il 2° comma dell’art. 2048 c.c. in considerazione del fatto che la figura degli allenatori ed istruttori sportivi è racchiusa nell’ampia categoria dei precettori.

In ogni caso, si evidenzia la assoluta opportunità che ogni famiglia si munisca della relativa polizza assicurativa del capo famiglia.

Avv. Francesco Lambertucci – diritto sportivo

scritto il 24 mag 2017
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