Il patto di gestione della lite

I rimedi alle criticita' delle polizze assicurative federali e degli EPS

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Le convenzioni multirischi che le federazioni e gli enti di promozione sportiva stipulano con le compagnie assicurative di riferimento prevedono diversi tipi di garanzie:

  1. polizza infortuni
  2. polizza RCT, verso terzi
  3. polizza RCO, verso prestatori di lavoro
  4. sezione gestione impianti

Il rapporto di affiliazione che lega un/una atleta o una società sportiva alla federazione o all’eps di competenza determina l’indiretta accettazione al contenuto della convenzione. Tra le tante clausole che la compongono vi e’ il c.d. patto di gestione della lite che regola la sezione RCT.

Esso prevede in generale che il contenzioso civile o penale che viene instaurato nei confronti del soggetto assicurato (es. l’asd) - sia nella fase che precede il giudizio, sia nella fase processuale – debba essere gestito, in suo nome e nel suo interesse, dalla compagnia assicurativa, che potra’ avvalersi di legali e/o consulenti tecnici di propria fiducia, facendo propri tutti i diritti e le azioni di spettanza dell’assicurato, fino a definizione della controversia.

In altre parole, laddove l’atleta, infortunatosi in palestra, dovesse richiedere al proprio sodalizio sportivo il risarcimento del danno per le lesioni subite durante un allenamento, la società sportiva NON POTREBBE, secondo tale clausola, avere la liberta’ di nominare un proprio legale, ne’ un proprio perito di parte al fine di vedere garantito appieno il proprio diritto di difesa, dovendo affidarsi supinamente alle decisioni, ai tempi e alle strategie dettate dalla compagnia assicurativa.

Ma cosa accade se la compagnia, ricevuta la denuncia di sinistro, chiude l’istruttoria assicurativa senza liquidare il danno all’atleta, costringendo quest’ultimo ad instaurare un processo contro la società sportiva?

Cosa accade se, al contrario, la compagnia, in contrasto con i fatti che la palestra ha descritto nella denuncia di sinistro, liquida il danno all’atleta, dando per scontato che la prima sia responsabile dell’infortunio?

Cosa accade se la compagnia tarda a nominare il legale e/o il medico legale di riferimento?

Chi paga le spese legali per la costituzione in giudizio del soggetto assicurato?

Ebbene, la maggior parte delle clausole standard che costituiscono il patto di gestione della lite adottate dalle diverse compagnie assicurative sono in conflitto con le disposizioni inderogabili del codice civile e della carta costituzionale che prevedono che ogni soggetto possa sempre, in qualunque momento, nominare i propri professionisti fiduciari (avvocato e periti) al fine di vedere tutelate le proprie ragioni, specie quando le stesse, come spesso accade, sono in conflitto con gli interessi della compagnia a non pagare le liquidazioni risarcitorie.  

Analizziamo ora il patto di gestione della lite contenuto nella convenzione FIJLKAM / ARIS, in vigore fino al 31 dicembre 2019, salvo ulterioire proroga biennale:

 

Esso, al netto di qualche inesattezza nominale (Cfr. designazione degli insegnanti tecnici in luogo di designazione di tecnici = periti, accertatori, investigatori, medici legali etc.) ed espositiva che si ricava dal confronto tra il 2° ed il 4° comma dell’articolo (risolto dal 4° comma in senso piu’ favorevole alla compagnia assicurativa), merita l’attenzione della comunita’ judoistica sul significato dei seguenti passaggi:

1.fino a quando ne ha interesse”

2.– “designando, previo intesa con l’assicurato, legali e tecnici”

3.– “sono a carico della societa’ (ndr assicurativa) le spese sostenute per resistere l’azione promossa dal danneggiato (ad es. l’atleta) contro l’assicurato (ad es. la palestra)

4.– “La società (assicurativa) non riconosce le spese incontrate dall’assicurato (la palestra) per legali e/o tecnici che non siano designati con le modalita’ previste nel patto di gestione”

Orbene, considerato che:

- gli interessi della compagnia rispetto agli interessi della palestra sono spesso in contrasto

- e’ opportuno che il sodalizio sportivo inviti e diffidi la compagnia a trovare un’intesa sulla nomina di legali e tecnici, in mancanza della quale si provvedera’ a costituirsi in giudizio con proprio legale di fiducia

- i sopra citati punti 3 e 4 sono in conflitto con le disposizioni di cui agli art. 1917 comma 1 del Codice Civile che prevedono in capo all’assicuratore l’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle spese che questi sopporta per costituirsi in giudizio

- l’art. 1917 c.c. contiene una disciplina che, ai sensi dell’art. 1932 c.c., non può in nessun caso essere derogata, se non in senso più favorevole all’ assicurato, di modo che l’eventuale disciplina peggiorativa prevista dal contratto sia sostituita da quella legale. 

Dinanzi a tale consapevolezza, il soggetto assicurato (es. la palestra), in caso di infortunio accaduto ad un proprio tesserato, dovra’ semplicemente curare con diligenza l’adempimento dei propri obblighi preliminari, dando tempestiva e circostanziata comunicazione del sinistro alla compagnia assicurativa (broker e/o sede centrale a mezzo pec), corredata se possibile dall’indicazione di testimoni, dando modo di accertare se vi siano le condizioni per liquidare il danno.

Pur non potendo intervenire nelle preliminari scelte adottate dalla compagnia, e’ bene sapere che il sodalizio sportivo puo' condizionarle, conservando il diritto di essere sempre informato sullo stato della procedura e sui possibili motivi che ostano alla liquidazione del risarcimento. Cio’ gli consentirà di capire se, a fronte di una denuncia di sinistro precisa ed arricchita di elementi probatori univoci, la compagnia stia concretamente curando gli interessi dell’assicurato o, di contro, stia ponendo in essere una condotta di mala gestio.

Laddove non vi sia risposta della compagnia o laddove la risposta faccia invece emergere un evidente conflitto con la denuncia di sinistro, ovvero la trascuratezza dell’intesa sulla nomina di legali e tecnici, ovvero’ la noncuranza degli elementi probatori indicati a discarico dalla società sportiva, il sodalizio sportivo potra’ difendersi in giudizio con un proprio legale che, contrariamente alle pattuizioni contenute nel patto di gestione della lite, dovrà essere pagato dalla compagnia assicurativa.

In aggiunta, la condotta di mala gestio della compagnia conferisce in capo al sodalizio sportivo la facoltà di richiedere, oltre alle spese per la costituzione in giudizio, anche la condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

Avv. Francesco Lambertucci

Avv. Fabio Della Moglie

scritto il 22 feb 2018
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